DELIBERA N° 65/2019
LINEE GUIDA IN TEMA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SANITARIA
Metodologia della Pubblicità Sanitaria
Alla luce della nuova legge di bilancio 2019 che ha introdotto specifiche norme per la pubblicità in campo sanitario è utile rivedere le modalità di valutazione della pubblicità sanitaria, così da fornire alla nostra istituzione ordinistica gli strumenti per poter esprimere un parere preventivo alle richieste degli iscritti e avere delle linee guida per poter procedere contro eventuali abusi in questo campo e, soprattutto, non devono comparire elementi di " carattere promozionale o suggestionale".
NB: Questo documento potrà essere modificato in base alle direttive della FNOMCeO.
Alla fine del testo sono riportati per sintesi i riferimento normativi essenziali, ricordando che il testo base rimane comunque la legge 175/92, abrogata di alcuni articoli.
Definizione
Si definisce pubblicità in campo sanitario la comunicazione ai cittadini attraverso qualsiasi mezzo mediatico di qualsiasi messaggio che contenga informazioni di carattere sanitario, compresi titoli, ubicazioni topografiche e altre informazioni utili a localizzare la sede dove reperire i servizi offerti.
Titolarità della pubblicità
Possono effettuare pubblicità informativa solo coloro che siano in possesso della titolarità dell’attività sanitaria specifica, ossia il titolare della AOM o dello Studio Medico regolarmente abilitato alla professione e iscritto all’Albo, o la struttura sanitaria sotto forma societaria, nel questo caso deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria (art. 4 legge 175/92).
Obblighi
Dal 1 maggio 2019 il Direttore Sanitario deve essere obbligatoriamente iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia in cui è sede l’attività. Questo anche nel caso in cui l’esercente abbia un’attività personale, al di fuori della Direzione Sanitaria (proprio studio, consulente ecc.) prevalente in altra provincia. È fatto obbligo all’iscritto comunicare al proprio ordine la qualifica di Direttore Sanitario e, nel caso di dimissioni dall’incarico, comunicare tempestivamente la decadenza da questo ruolo.
Mezzi utilizzabili
È possibile effettuare opera di informazione al pubblico attraverso canali quali stampa, televisione, radio, cartellonista. Web ed altro a patto che il canale pubblicitario prescelto non sia disdicevole per il decoro professionale sia per la tipologia che per il luogo in cui avviene la pubblicità.
Caratteristiche
La pubblicità informativa sanitaria deve essere “accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non deve divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale”.
Non dovranno comparire in essa, inoltre, elementi di "carattere promozionale o suggestionale”, ossia immagini o testi che possano far pensare al cittadino che l’utilizzo di una determinata diagnosi o terapia possano ottenere risultati come quelli presi ad esempio ma che non hanno relazione con il percorso sanitario (es: immagini di personaggi testimonial felici e sorridenti come risultato della terapia stessa, quando invece sono immagini suggestive).
Il messaggio pubblicitario potrà contenere sia i modi per il contatto (numeri telefonici, indirizzo stradale, indirizzo mail, sito web, presenza sui social media, orari di apertura) che informazioni specifiche riguardanti l’attività professionale.
Pertanto sono ammesse nel messaggio le informazioni riguardanti:
I titoli e le specializzazioni professionali legalmente ottenute e riconosciute e validate
Master e Corsi di Perfezionamento su argomenti specifici
Le caratteristiche specifiche del servizio offerto, ad esempio: conservativa, protesi, parodontologia ecc. anche se queste branche non sono supportate da un percorso formativo di specialità universitaria.
Curricula dei sanitari
Viceversa ci si deve attenere a norme restrittive:
- Non sono consentiti messaggi equivoci, ingannevoli, denigratori nei confronti di altre categorie o colleghi, messaggi comparativi sia verso colleghi che in riferimento a terapie specifiche, che pubblicizzino metodologie come innovative quando esse siano terapie abituali, che pubblicizzano metodologie senza comprovata efficacia scientifica o terapie sperimentali;
- La pubblicità non può violare la normativa della privacy: non è consentita la pubblicazione del viso del paziente o casi in cui esso è facilmente riconoscibile da altri;
- Non è consentita pubblicità evocativa; esempio: contenere immagini di modelli o testimonial o visi che potrebbero richiamare l’esito della prestazione stessa;
- Non è consentito pubblicizzare prestazioni in forma di gratuità o di bonus;
- Non è consentito pubblicizzare uno sconto percentuale verso un tariffario;
- Non è consentito pubblicizzare dispositivi medici o marchi pubblicitari;
- Non è consentito pubblicizzare tecniche operative che enfatizzino particolari abilità personali o particolari attrezzature.
NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SANITARIA
- Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69
- Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
- Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4
- Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536
Qualora abbiate dei dubbi sulla forma e sui contenuti delle vostre iniziative di informazione e Pubblicità Sanitaria è possibile richiedere un parere preventivo non vincolante all'Ordine, ricordandovi che la responsabilità è e rimane sempre a carico del Professionista.
La richiesta va effettuata esclusivamente a mezzo PEC ed inviata all'indirizzo .............................................